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Studio Commerciale e Tributario Menichetti - Commercialista Firenze

Contributi INPS Soci Srl: no al calcolo su utili accantonati

Una recente e importante svolta giurisprudenziale fa chiarezza sui contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani e commercianti dell'INPS. Alle numerose sentenze della Corte di Cassazione depositate a metà settembre 2026 (dalla n. 25377 alla n. 25467) se ne sono aggiunte altre tre il 21 settembre (nn. 25628, 25629 e 25630), portando a tredici le pronunce recenti che confermano un principio chiave: gli utili non distribuiti e accantonati a riserva non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi. 

Da anni l'INPS, forte di indicazioni storiche come la circolare n. 102/2003 e la più recente circolare n. 84/2021, pretendeva il versamento dei contributi previdenziali calcolati sulla quota di reddito d'impresa prodotta dalla S.r.l. e attribuita al socio, prescindendo totalmente dal fatto che questi utili fossero stati effettivamente distribuiti o accantonati in bilancio per far fronte alle esigenze della società. 

Il verdetto della Cassazione e la normativa di riferimento

Con le suddette sentenze, la Suprema Corte, ha smentito l'orientamento dell'Istituto previdenziale partendo da un'analisi letterale dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992. Già richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3240/2010), i giudici hanno ribadito che l'imponibile contributivo si calcola unicamente sui redditi effettivi denunciati ai fini fiscali (IRPEF). 

Di conseguenza, gli utili che rimangono all'interno della società e vengono accantonati a riserva:

  • Non sono soggetti a contribuzione INPS, poiché non rientrano tra i redditi percepiti in concreto dal socio.
  • Diventano imponibili solo in caso di effettiva distribuzione degli stessi o qualora la società opti per il regime di trasparenza fiscale.

Cosa cambia (o non cambia) per i soci non lavoratori di S.r.l. non trasparenti?
Un chiarimento molto importante riguarda chi possiede partecipazioni in S.r.l. "ordinarie" (cioè non trasparenti) ma non svolge attività lavorativa all'interno di esse. 

Se un contribuente è iscritto alla gestione INPS commercianti o artigiani per via della sua ditta individuale o di un'altra società (come una Snc, Sas o S.r.l. trasparente in cui lavora attivamente):

  • Gli utili o le riserve derivanti da S.r.l. esterne in cui non si presta lavoro non vanno mai sommati alla base imponibile INPS.
  • Per queste partecipazioni estranee all'attività lavorativa, i proventi sono classificati fiscalmente come "redditi di capitale" e non sono soggetti a contributi previdenziali. Il nuovo orientamento della Cassazione non fa che confermare questa netta separazione, tutelando i contribuenti da doppie imposizioni previdenziali non dovute su società a cui sono estranei dal punto di vista lavorativo.

L'Onere della Prova

Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla Cassazione riguarda le verifiche dell'Istituto, sarà onere dell'INPS dimostrare l'effettiva imputazione del reddito al lavoratore e il reale sorgere dell'obbligo di dichiarare il reddito ai fini IRPEF (per percezione di utili o per trasparenza fiscale). L'Istituto non può pretendere i contributi su somme astratte e accantonate in bilancio senza questa prova. 

Conclusioni

Questa imponente serie di sentenze tutela ulteriormente i soci e gli imprenditori, chiarendo definitivamente i confini tra redditi d'impresa tassabili ai fini INPS e somme accantonate o estranee all'attività lavorativa. Si auspica ora che l'INPS si adegui celermente a questo orientamento per evitare contenziosi superflui. 

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Nuovo modello TFR 3: novità destinazione TFR

Se hai iniziato un nuovo lavoro a partire dal 1° luglio 2026 (o se ti occupi di risorse umane e gestione del personale), c'è una novità fondamentale che devi conoscere. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ufficiale del 4 settembre 2026, ha introdotto il nuovo modulo TFR3, che va a sostituire definitivamente il vecchio TFR2.

Questa novità nasce per attuare le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare.

Vediamo i principali cambiamenti:

Meno tempo per decidere: da 6 mesi a 60 giorni

La prima grande novità riguarda le tempistiche. Se prima un neoassunto aveva ben sei mesi di tempo per decidere che fine dovesse fare il proprio Trattamento di Fine Rapporto, adesso la finestra si restringe drasticamente. Adesso il lavoratore ha a disposizione soli 60 giorni dalla data di assunzione per comunicare la propria scelta al datore di lavoro.

Adesione automatica

Il tempo stringe e, se il lavoratore non esprime una preferenza entro i 60 giorni, entra in gioco il meccanismo dell'adesione automatica:
Per i lavoratori alla prima assunzione assoluta (o per chi ha già un'adesione attiva a un fondo pensione): in assenza di una scelta esplicita, il TFR viene destinato in automatico alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dagli accordi aziendali o di categoria.

A differenza del vecchio "silenzio-assenso" (che riguardava solo il TFR che stava maturando), il nuovo meccanismo prevede il conferimento sia del TFR sia dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore stabiliti dagli accordi collettivi.
Il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale.

Com'è fatto il modulo TFR3

Il nuovo documento (l'Allegato A) è strutturato in modo da guidare passo dopo passo il dipendente in base alla sua storia lavorativa:

Il lavoratore attesta di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie dal datore di lavoro in merito ai fondi pensione e alle opzioni disponibili. Poi sono presenti 2 sezioni in base alla tipologia di assunzione:

  • La Sezione 1 (Per chi è alla prima assunzione): Permette di scegliere se far confluire il TFR nel fondo previsto dall'adesione automatica, indicando la percentuale (di solito il 100%), se sceglierne un altro in modo esplicito, oppure se non aderire alla previdenza complementare, lasciando il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se l'azienda ha più di 50 o 60 dipendenti).
  • La Sezione 2 (Per chi NON è alla prima assunzione): Serve a dichiarare la propria situazione passata. Se il lavoratore ha già un fondo pensione attivo alimentato dal TFR, scatterà l'adesione automatica in caso di mancata scelta; se invece non ha posizioni aperte, il TFR seguirà le regole classiche del Codice Civile.
Modulo provvisorio fino a luglio

Se durante l'estate, subito dopo il 1° luglio, hai compilato un modello provvisorio o un fac-simile messo a disposizione dai fondi, la dichiarazione resta valida. Non è necessario far firmare un nuovo modulo ai dipendenti, a patto che la documentazione sia completa e accompagnata dalla corretta informativa.

Verso il futuro digitale

Il Ministero ha inoltre annunciato che, prossimamente, il modulo TFR3 potrà essere compilato e gestito anche online tramite una piattaforma digitale dedicata, rendendo ancora più smart la gestione di questa pratica per aziende e dipendenti.