Contributi INPS Soci Srl: no al calcolo su utili accantonati
Una recente e importante svolta giurisprudenziale fa chiarezza sui contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani e commercianti dell'INPS. Alle numerose sentenze della Corte di Cassazione depositate a metà settembre 2026 (dalla n. 25377 alla n. 25467) se ne sono aggiunte altre tre il 21 settembre (nn. 25628, 25629 e 25630), portando a tredici le pronunce recenti che confermano un principio chiave: gli utili non distribuiti e accantonati a riserva non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi.
Da anni l'INPS, forte di indicazioni storiche come la circolare n. 102/2003 e la più recente circolare n. 84/2021, pretendeva il versamento dei contributi previdenziali calcolati sulla quota di reddito d'impresa prodotta dalla S.r.l. e attribuita al socio, prescindendo totalmente dal fatto che questi utili fossero stati effettivamente distribuiti o accantonati in bilancio per far fronte alle esigenze della società.
Il verdetto della Cassazione e la normativa di riferimento
Con le suddette sentenze, la Suprema Corte, ha smentito l'orientamento dell'Istituto previdenziale partendo da un'analisi letterale dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992. Già richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3240/2010), i giudici hanno ribadito che l'imponibile contributivo si calcola unicamente sui redditi effettivi denunciati ai fini fiscali (IRPEF).
Di conseguenza, gli utili che rimangono all'interno della società e vengono accantonati a riserva:
- Non sono soggetti a contribuzione INPS, poiché non rientrano tra i redditi percepiti in concreto dal socio.
- Diventano imponibili solo in caso di effettiva distribuzione degli stessi o qualora la società opti per il regime di trasparenza fiscale.
Cosa cambia (o non cambia) per i soci non lavoratori di S.r.l. non trasparenti?
Un chiarimento molto importante riguarda chi possiede partecipazioni in S.r.l. "ordinarie" (cioè non trasparenti) ma non svolge attività lavorativa all'interno di esse.
Se un contribuente è iscritto alla gestione INPS commercianti o artigiani per via della sua ditta individuale o di un'altra società (come una Snc, Sas o S.r.l. trasparente in cui lavora attivamente):
- Gli utili o le riserve derivanti da S.r.l. esterne in cui non si presta lavoro non vanno mai sommati alla base imponibile INPS.
- Per queste partecipazioni estranee all'attività lavorativa, i proventi sono classificati fiscalmente come "redditi di capitale" e non sono soggetti a contributi previdenziali. Il nuovo orientamento della Cassazione non fa che confermare questa netta separazione, tutelando i contribuenti da doppie imposizioni previdenziali non dovute su società a cui sono estranei dal punto di vista lavorativo.
L'Onere della Prova
Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla Cassazione riguarda le verifiche dell'Istituto, sarà onere dell'INPS dimostrare l'effettiva imputazione del reddito al lavoratore e il reale sorgere dell'obbligo di dichiarare il reddito ai fini IRPEF (per percezione di utili o per trasparenza fiscale). L'Istituto non può pretendere i contributi su somme astratte e accantonate in bilancio senza questa prova.
Conclusioni
Questa imponente serie di sentenze tutela ulteriormente i soci e gli imprenditori, chiarendo definitivamente i confini tra redditi d'impresa tassabili ai fini INPS e somme accantonate o estranee all'attività lavorativa. Si auspica ora che l'INPS si adegui celermente a questo orientamento per evitare contenziosi superflui.
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