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Studio Commerciale e Tributario Menichetti - Commercialista Firenze

Bonus Mamme 2026: attivo il servizio INPS

Buone notizie per le lavoratrici madri: con il messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026, l'INPS ha ufficialmente aperto il canale telematico per la presentazione delle istanze relative al Bonus Mamme 2026 (previsto dalla Legge n. 199/2025).

Il sussidio, pensato per sostenere le madri lavoratrici dipendenti e autonome, offre un contributo economico che può arrivare fino a 720 euro all'anno (60 euro al mese). Vediamo in sintesi a chi spetta, quali sono i requisiti e come fare domanda.

Requisiti

Il bonus si rivolge alle lavoratrici che rientrano in queste categorie:

  • Lavoratrici dipendenti (sono esclusi solo i rapporti di lavoro domestico; rientrano invece i contratti a chiamata o di somministrazione).
  • Lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione Separata INPS).

Per poter accedere alla misura, è necessario possedere determinati requisiti familiari e di reddito:

  • Numero di figli: Essere madri di almeno due figli (con il più piccolo di età inferiore a 10 anni) oppure di tre o più figli (con il più piccolo sotto i 18 anni). Sono inclusi anche i figli adottati o in affidamento preadottivo.
  • Limite di reddito: La somma dei redditi da lavoro (dipendente o autonomo) per l'anno 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro annui.

Tempistiche

La domanda deve essere inviata direttamente all'INPS in via telematica.

Scadenze

La domanda va presentata ordinariamente entro il 31 dicembre 2026.

Se il requisito (ad esempio la nascita del secondo figlio o il raggiungimento delle condizioni) si perfeziona nel corso del mese di dicembre 2026, ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2027.

Importo

L'importo del bonus è pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese in cui è attivo il rapporto di lavoro, fino a un massimo di 12 mensilità (per un totale massimo di 720 euro).

Se l'istruttoria della domanda si conclude in tempo utile, l'INPS erogherà tutte le mensilità maturate nel corso del 2026 in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026. Se l'approvazione dovesse slittare, i pagamenti partiranno comunque a partire da gennaio 2027.

Dal portale INPS sarà inoltre possibile monitorare in tempo reale lo stato di lavorazione della pratica, consultare l'esito (accoglimento, accoglimento parziale o rigetto) ed eventualmente presentare una richiesta di riesame in caso di problemi.

Contributi INPS Soci Srl: no al calcolo su utili accantonati

Una recente e importante svolta giurisprudenziale fa chiarezza sui contributi previdenziali dovuti dai soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani e commercianti dell'INPS. Alle numerose sentenze della Corte di Cassazione depositate a metà settembre 2026 (dalla n. 25377 alla n. 25467) se ne sono aggiunte altre tre il 21 settembre (nn. 25628, 25629 e 25630), portando a tredici le pronunce recenti che confermano un principio chiave: gli utili non distribuiti e accantonati a riserva non rientrano nella base imponibile per il calcolo dei contributi. 

Da anni l'INPS, forte di indicazioni storiche come la circolare n. 102/2003 e la più recente circolare n. 84/2021, pretendeva il versamento dei contributi previdenziali calcolati sulla quota di reddito d'impresa prodotta dalla S.r.l. e attribuita al socio, prescindendo totalmente dal fatto che questi utili fossero stati effettivamente distribuiti o accantonati in bilancio per far fronte alle esigenze della società. 

Il verdetto della Cassazione e la normativa di riferimento

Con le suddette sentenze, la Suprema Corte, ha smentito l'orientamento dell'Istituto previdenziale partendo da un'analisi letterale dell'articolo 3-bis del decreto legge n. 384/1992. Già richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 3240/2010), i giudici hanno ribadito che l'imponibile contributivo si calcola unicamente sui redditi effettivi denunciati ai fini fiscali (IRPEF). 

Di conseguenza, gli utili che rimangono all'interno della società e vengono accantonati a riserva:

  • Non sono soggetti a contribuzione INPS, poiché non rientrano tra i redditi percepiti in concreto dal socio.
  • Diventano imponibili solo in caso di effettiva distribuzione degli stessi o qualora la società opti per il regime di trasparenza fiscale.

Cosa cambia (o non cambia) per i soci non lavoratori di S.r.l. non trasparenti?
Un chiarimento molto importante riguarda chi possiede partecipazioni in S.r.l. "ordinarie" (cioè non trasparenti) ma non svolge attività lavorativa all'interno di esse. 

Se un contribuente è iscritto alla gestione INPS commercianti o artigiani per via della sua ditta individuale o di un'altra società (come una Snc, Sas o S.r.l. trasparente in cui lavora attivamente):

  • Gli utili o le riserve derivanti da S.r.l. esterne in cui non si presta lavoro non vanno mai sommati alla base imponibile INPS.
  • Per queste partecipazioni estranee all'attività lavorativa, i proventi sono classificati fiscalmente come "redditi di capitale" e non sono soggetti a contributi previdenziali. Il nuovo orientamento della Cassazione non fa che confermare questa netta separazione, tutelando i contribuenti da doppie imposizioni previdenziali non dovute su società a cui sono estranei dal punto di vista lavorativo.

L'Onere della Prova

Un altro aspetto fondamentale chiarito dalla Cassazione riguarda le verifiche dell'Istituto, sarà onere dell'INPS dimostrare l'effettiva imputazione del reddito al lavoratore e il reale sorgere dell'obbligo di dichiarare il reddito ai fini IRPEF (per percezione di utili o per trasparenza fiscale). L'Istituto non può pretendere i contributi su somme astratte e accantonate in bilancio senza questa prova. 

Conclusioni

Questa imponente serie di sentenze tutela ulteriormente i soci e gli imprenditori, chiarendo definitivamente i confini tra redditi d'impresa tassabili ai fini INPS e somme accantonate o estranee all'attività lavorativa. Si auspica ora che l'INPS si adegui celermente a questo orientamento per evitare contenziosi superflui. 

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