Buone notizie per le lavoratrici madri: con il messaggio n. 3343 del 20 ottobre 2026, l'INPS ha ufficialmente aperto il canale telematico per la presentazione delle istanze relative al Bonus Mamme 2026 (previsto dalla Legge n. 199/2025).
Il sussidio, pensato per sostenere le madri lavoratrici dipendenti e autonome, offre un contributo economico che può arrivare fino a 720 euro all'anno (60 euro al mese). Vediamo in sintesi a chi spetta, quali sono i requisiti e come fare domanda.
Requisiti
Il bonus si rivolge alle lavoratrici che rientrano in queste categorie:
- Lavoratrici dipendenti (sono esclusi solo i rapporti di lavoro domestico; rientrano invece i contratti a chiamata o di somministrazione).
- Lavoratrici autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie (comprese le casse professionali e la Gestione Separata INPS).
Per poter accedere alla misura, è necessario possedere determinati requisiti familiari e di reddito:
- Numero di figli: Essere madri di almeno due figli (con il più piccolo di età inferiore a 10 anni) oppure di tre o più figli (con il più piccolo sotto i 18 anni). Sono inclusi anche i figli adottati o in affidamento preadottivo.
- Limite di reddito: La somma dei redditi da lavoro (dipendente o autonomo) per l'anno 2026 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro annui.
Tempistiche
La domanda deve essere inviata direttamente all'INPS in via telematica.
Scadenze
La domanda va presentata ordinariamente entro il 31 dicembre 2026.
Se il requisito (ad esempio la nascita del secondo figlio o il raggiungimento delle condizioni) si perfeziona nel corso del mese di dicembre 2026, ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2027.
Importo
L'importo del bonus è pari a 60 euro per ogni mese o frazione di mese in cui è attivo il rapporto di lavoro, fino a un massimo di 12 mensilità (per un totale massimo di 720 euro).
Se l'istruttoria della domanda si conclude in tempo utile, l'INPS erogherà tutte le mensilità maturate nel corso del 2026 in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2026. Se l'approvazione dovesse slittare, i pagamenti partiranno comunque a partire da gennaio 2027.
Dal portale INPS sarà inoltre possibile monitorare in tempo reale lo stato di lavorazione della pratica, consultare l'esito (accoglimento, accoglimento parziale o rigetto) ed eventualmente presentare una richiesta di riesame in caso di problemi.
Se hai iniziato un nuovo lavoro a partire dal 1° luglio 2026 (o se ti occupi di risorse umane e gestione del personale), c'è una novità fondamentale che devi conoscere. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il decreto ufficiale del 4 settembre 2026, ha introdotto il nuovo modulo TFR3, che va a sostituire definitivamente il vecchio TFR2.
Questa novità nasce per attuare le disposizioni della Legge di Bilancio 2026 sulla previdenza complementare.
Vediamo i principali cambiamenti:
Meno tempo per decidere: da 6 mesi a 60 giorni
La prima grande novità riguarda le tempistiche. Se prima un neoassunto aveva ben sei mesi di tempo per decidere che fine dovesse fare il proprio Trattamento di Fine Rapporto, adesso la finestra si restringe drasticamente. Adesso il lavoratore ha a disposizione soli 60 giorni dalla data di assunzione per comunicare la propria scelta al datore di lavoro.
Adesione automatica
Il tempo stringe e, se il lavoratore non esprime una preferenza entro i 60 giorni, entra in gioco il meccanismo dell'adesione automatica:
Per i lavoratori alla prima assunzione assoluta (o per chi ha già un'adesione attiva a un fondo pensione): in assenza di una scelta esplicita, il TFR viene destinato in automatico alla forma di previdenza complementare collettiva prevista dagli accordi aziendali o di categoria.
A differenza del vecchio "silenzio-assenso" (che riguardava solo il TFR che stava maturando), il nuovo meccanismo prevede il conferimento sia del TFR sia dei contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore stabiliti dagli accordi collettivi.
Il contributo a carico del lavoratore non è obbligatorio se la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo dell'assegno sociale.
Com'è fatto il modulo TFR3
Il nuovo documento (l'Allegato A) è strutturato in modo da guidare passo dopo passo il dipendente in base alla sua storia lavorativa:
Il lavoratore attesta di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie dal datore di lavoro in merito ai fondi pensione e alle opzioni disponibili. Poi sono presenti 2 sezioni in base alla tipologia di assunzione:
- La Sezione 1 (Per chi è alla prima assunzione): Permette di scegliere se far confluire il TFR nel fondo previsto dall'adesione automatica, indicando la percentuale (di solito il 100%), se sceglierne un altro in modo esplicito, oppure se non aderire alla previdenza complementare, lasciando il TFR in azienda (o al Fondo di Tesoreria INPS, se l'azienda ha più di 50 o 60 dipendenti).
- La Sezione 2 (Per chi NON è alla prima assunzione): Serve a dichiarare la propria situazione passata. Se il lavoratore ha già un fondo pensione attivo alimentato dal TFR, scatterà l'adesione automatica in caso di mancata scelta; se invece non ha posizioni aperte, il TFR seguirà le regole classiche del Codice Civile.
Modulo provvisorio fino a luglio
Se durante l'estate, subito dopo il 1° luglio, hai compilato un modello provvisorio o un fac-simile messo a disposizione dai fondi, la dichiarazione resta valida. Non è necessario far firmare un nuovo modulo ai dipendenti, a patto che la documentazione sia completa e accompagnata dalla corretta informativa.
Verso il futuro digitale
Il Ministero ha inoltre annunciato che, prossimamente, il modulo TFR3 potrà essere compilato e gestito anche online tramite una piattaforma digitale dedicata, rendendo ancora più smart la gestione di questa pratica per aziende e dipendenti.